Informativa 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e'
costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli
ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi
a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se
prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo
svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di
quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia
adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono
trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.
1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e'
costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli
ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi
a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se
prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo
svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di
quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia
adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono
trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.